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Sent. TAR. Lazio Latina 27/11/2014, n. 1014

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1. Sul termine per annullare l'autorizzazione paesaggistica comunale. 2. La Soprintendenza esprime solo un parere di legittimità.

1. In virtù dell’insegnamento della costante giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 22 luglio 1999, n. 20; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 9 luglio 2012, n. 3289), anche di questo Tribunale (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 27 febbraio 2013, n. 199; id., 22 aprile 2013, n. 344; id., 14 febbraio 2014, n. 129), secondo cui il termine di sessanta giorni ex art. 82, nono comma, del D.P.R. n. 616/1977 (ed ora ex art. 159, comma 3, del D. Leg.vo n. 42/2004), sebbene perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, da parte dell’Amministrazione statale, delle autorizzazioni (o dei pareri) comunali in materia di costruzioni nelle zone assoggettate a vincolo paesistico, mentre è estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione dello stesso provvedimento agli interessati. Inoltre, va considerato il principio per cui il termine per l’esercizio del riferito potere di annullamento decorre dalla completa ricezione, da parte della Soprintendenza, del parere favorevole del Comune e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il predetto parere è stato adottato (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2611), dovendo escludersi la decorrenza del termine nel caso di omessa od incompleta trasmissione della documentazione stessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4632). 2. Il potere di annullamento della Soprintendenza non implica il riesame complessivo nel merito delle valutazioni discrezionali effettuate dalla Regione (ovvero dall’Ente subdelegato), ma si estrinseca nel controllo di legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5376; id., 17 luglio 2013, n. 3896; id., 28 dicembre 2011, n. 6885) . Nel caso in esame si discuteva sul provvedimento reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio recante annullamento del parere favorevole reso dal Comune ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985, sull’istanza presentata da un privato cittadino in riferimento ad un fabbricato.

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