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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 19/12/2006, n. 27129
1. URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE - Immobili costruiti senza concessione - Possibilità di fruizione del condono edilizio - Datazione della costruzione - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Valore meramente indiziario - Fattispecie. 2. URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE - Legislazione della Regione Siciliana - Vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia antistante fino a 150 metri dalla battigia - Efficacia "ab origine" nei confronti della totalità dei soggetti - Configurabilità . 3. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - Preliminare di vendita di immobile - Immobile non commerciabile - Recesso e versamento doppio della caparra - Legittimità - Fattispecie.
1. Per accertare l'epoca di realizzazione di un immobile, rilevante ai fini della possibilità di fruire del "condono edilizio", la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla parte ed allegata alla concessione edilizia in sanatoria ha valore meramente indiziario, liberamente valutabile dal giudice di merito ai fini della formazione del suo convincimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenu
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato l'11 marzo 1995 Francesco Armato e Vella Marino Francesca citarono a comparire davanti al Tribunale di Palermo la s.a.s. S.I.B. - Società Immobiliare Bagheria di Puleo Giuseppe, che con un contratto preliminare del 28 febbraio 1994 si era obbligata a vendere loro un appartamento dell'edificio sito in Viale Europa n. 32 a Ficarazzi per L. 200.000.000, di cui L. 50.000.000 già versate; chiesero che il contratto |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon i cinque motivi addotti a sostegno del ricorso la s.a.s. S.I.B. - Società Immobiliare Bagheria di Puleo Giuseppe lamenta, rispettivamente, che la Corte di Appello: - ha dichiarato legittimo un presunto recesso dal contratto preliminare da parte di Francesco Armato e Vella Marino Francesca, pur se costoro avevano formulato una domanda diversa; - ha ingiustificatamente ritenuto inadempiente la promittente venditrice, la quale ignorava, come del resto i promissari, la pretesa inalienabilità del bene; - ha trascurato di considerare che l'esaurimento della pratica di sanatoria non aveva formato oggetto di obbligazione ne' di condizione per la stipulazione del contratto definitivo; ha erroneamente ritenuto estensibile ai rapporti tra privati le prescrizioni normative regionali relative al divieto di costruire in prossimità delle coste; - ha reputato infondatamente che tale divieto riguardasse il fabbricato in questione, il quale invece era stato realizzato prima della sua entrata in vigore. Quest'ultima doglianza va presa in considerazione prioritariamente, stante il suo carattere preliminare ed assorbente. |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, |
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