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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Italia digitale 10/04/2014, n. 65
Circ. Ag. Italia digitale 10/04/2014, n. 65
Circ. Ag. Italia digitale 10/04/2014, n. 65
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PremessaL'art. 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Re s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito "CAD") attribuisce all' Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Agenzia") il compito di accreditare "i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservaz |
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1. Accreditamento dei conservatoriSulla base delle disposizioni richiamate in premessa, possono richiedere l'accreditamento i conservatori di cui all'art. 44-bis del CAD che, al fine di conseguire tale riconoscimento, devono: 1. dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività di conservazione; 2. utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti: in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della gestione documentale e conservazione documenti informatici e che abbia dimestichezza con le procedure di sicurezza appropriate e che si attenga alle norme del CAD e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 Rrecante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione; |
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2. Presentazione domandaLa domanda, redatta in lingua italiana e secondo lo schema pubblicato sul sito dell'Agenzia, deve essere predisposta in formato elettronico, o fornita in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, o firma elettronica qualificata, dal legale rappresentante del conservatore ed inviata alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it. Con le medesime modalit&agra |
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3. Iter istruttorio della domandaL'istruttoria relativa alle domande e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29, ad eccezione del comma 3, lettera a), del CAD. In particolare: 1. la domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato al conservatore il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa; |
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4. Elenco dei conservatori accreditati |
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5. VigilanzaNell'ambito delle attività di vigilanza di cui all'art. 31 del CAD, l'Agenzia verifica la persistenza del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento e della veridicità di quanto dichiarato nei documenti depositati. La vigilanza è svolta attraverso l'esame della documentazione aggiornata in possesso dell'Agenzia, l'analisi dei documenti di riepilogo delle attività svolte dal conservatore accreditato, la verifica del possesso delle previste certificazioni del sistema di conservazione e l'esecuzione di verifiche ispettive da parte dell'Agenzia, o di soggetti terzi dalla stessa incaricati. |
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6. Disposizioni transitorie e finaliAi soggetti che abbiano presentato la domanda di accreditamento ai sensi della Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri |
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