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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 13 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti) — 1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assume iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
2. I Comuni montani o parzialmente montani della Regione Friuli-Venezia Giulia, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti" della validità massima di anni dieci, rinnovabile.
3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfollo o di diradamento.
4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.
6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il Comune si pronunzia definitivamente e approva il piano.
8. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
9. Il Comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
b) alle associazioni anche temporanee tra proprietari o ai Consorzi forestali privati;
c) ai confinanti;
d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.
10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il Comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
12. Il Comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali e comunitarie relative alle misure agro-ambientali e forestali.
13. Sulle aree agricole, inserite nei "piani di recupero di terreni abbandonati o incolti" possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
14. La redazione del piano è finanziata ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986.
15. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la redazione del "piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti", per la loro utilizzazione agro-forestale e per l'assegnazione dei finanziamenti.”
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