L’art. 6, comma 1, del D.L. 70/1988 (L. 154/1988) ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.”.

Dalla redazione