Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 30/12/2016, n. 30, così recitava:

"1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:

a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere che i dipendenti dell'amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;

e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;

h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo."

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