Articolo abrogato dalla L.R. 20/05/2020, n. 15.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sono eletti su liste plurinominali in base alle preferenze espresse rispettivamente, dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, appositamente convocate dal Presidente del Consiglio regionale che le presiede, anche tramite un suo delegato, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione. Ogni sindaco può esprimere tre preferenze, nell'ambito di liste concorrenti di candidati e risultano eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. I componenti di cui all'articolo, 2, comma 3, lettera b), sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il componente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), è eletto all'interno dell'assemblea dei presidenti delle unioni montane, convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede, anche tramite un suo delegato. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati; le singole candidature sono presentate da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa e ogni partecipante al voto può esprimere due preferenze. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Con l'atto di convocazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite altresì le modalità per lo svolgimento delle elezioni.”

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