Articolo abrogato dalla L.R. 25/10/2018, n. 36, così recitava:

"Art. 38 - Cantieri scuola - lavoro

1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni di rischio occupazionale, disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola-lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale.

2. I criteri per l’apertura e la gestione dei cantieri sono stabiliti dalla Giunta regionale."

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