Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/04/2012, n. 18, così recitava:

“Art. 10 - L'unione di comuni

1. L'unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.”

Dalla redazione