Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/05/2015, n. 9, così recitava:

"2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere."

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