L’art. 2 della L.R. 26/10/2012, n. 42 dispone:

1. L’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.”

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