L’art. 1 della L.R. 26/10/2012, n. 42 dispone:

“1. L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.”

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