Articoli abrogati dalla L.R. 04/04/2019, n. 14.

Gli articoli da 4 a 8 così recitavano:

“Art. 4 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione:

a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).”.


Art. 5 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“1 bis. L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato.”.


Art. 6 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono aggiunte alla fine le seguenti parole “, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. I comuni possono deliberare, entro il 30 novembre 2011, se e con quali modalità consentire detti interventi; decorso inutilmente tale termine gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione, così come definita dall’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”, come modificato dalla presente legge. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è sostituito dai seguenti commi:

“2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Nel caso in cui gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 riguardino edifici situati in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola, la destinazione d’uso degli edifici può essere modificata limitatamente al volume che sarebbe realizzabile ai sensi della specifica disciplina di zona, incrementato della percentuale di ampliamento consentita dalla presente legge. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono subordinati ad un piano urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”.

3. Al comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “È comunque ammesso” sono aggiunte le parole “, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b),”.


Art. 7 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”

Articolo già abrogato dalla L.R. 29/11/2013, n. 32


Art. 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 7, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni e disposizioni applicative

Articolo già abrogato dalla L.R. 29/11/2013, n. 32”.

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