Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 12 - Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore del Parco, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è individuato nella Comunità montana della Lessinia il cui Consiglio è integrato da tre consiglieri di ciascuno dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali e da tre consiglieri della Provincia di Verona, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal Consiglio provinciale.

2. Analogamente, la Giunta della Comunità montana è integrata da due membri, nominati dal Consiglio del soggetto gestore di cui al comma 1, uno dei quali tra i consiglieri dei Comuni di Altissimo, Crespadoro e Roncà, e uno tra i consiglieri della Provincia di Verona, con funzioni di vice presidente, designati rispettivamente dai consiglieri comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge invita i comuni e le province interessati a provvedere entro 30 giorni alle designazioni di competenza. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale insedia il Consiglio del soggetto gestore sulla base delle designazioni pervenute, purché siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

4. I rappresentanti comunali e provinciali decadono con la decadenza dei Consigli comunali e provinciale oppure per il venir meno rispettivamente della qualifica di consigliere comunale e provinciale; vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori.

5. Le riunioni degli organi del soggetto gestore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

6. I componenti del primo Consiglio restano comunque in carica, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, fino al 31 dicembre 1990.”

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