Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 108 - (Funzioni delle Comunità montane)

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino