Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 39 - (Varianti al Piano territoriale Provinciale).

Le varianti al Piano territoriale Provinciale sono generali quando costituiscono adeguamento a nuovi criteri o previsioni del Piano territoriale Regionale di Coordinamento o a variazioni degli obiettivi fissati nella relazione programmatica, di cui al primo comma dell'art. 7.

Le varianti al Piano territoriale Provinciale sono parziali quando interessano solo il territorio di pochi Comuni o non incidono sull'impostazione e sul dimensionamento del Piano territoriale Provinciale.

In tal caso esse sono adottate e approvate senza la preventiva adozione del progetto preliminare.

In entrambi i casi le varianti sono adottate dalla Provincia e approvate dal Consiglio Regionale."

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