Articolo modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. 09/02/2001, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 27 - (Zone di tutela e fasce di rispetto).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano obbligatoriamente all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e già dotate delle opere di urbanizzazione.

La distanza minima dalle strade è fissata nella misura indicata nel D.M.LL.PP. 1 aprile 1968, n. 1404; eventuali riduzioni possono essere consentite con il Piano Regolatore Generale in relazione alle esigenze di sistemazione dei fabbricati in zona agricola, per la tutela di antiche preesistenze e per esigenze dovute alla morfologia del territorio.

Il Piano territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano territoriale Provinciale e il Piano Regolatore Generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa.

Sono zone di tutela:

1) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

2) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;

3) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

4) le aree umide, le lagune e relative valli;

5) le aree cimiteriali;

6) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali, nonché una fascia di profondità di almeno:

a) m. 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

b) m. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

c) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

7) le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una profondità di almeno:

a) per il fiume Po, m. 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100 dal limite esterno della zona golenale;

b) per le coste marine, m. 200 dal limite demaniale della spiaggia.

Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali.

8) le aree boschive o destinate a rimboschimento;

9) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

10) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

In tali aree l'edificazione avviene secondo le norme degli strumenti urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.

In sede di formazione o di revisione del Piano Regolatore Generale, nella fascia di 200 m. dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica, con esclusione delle attività ricettive, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 1984, n. 31.

Inoltre, per quanto riguarda le spiagge, il Piano Regolatore generale va dimensionato attraverso uno studio dell'arenile che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature precarie necessarie all'attività turistica.

Il Piano territoriale Provinciale recepisce la classificazione delle strade e detta norma per la regolamentazione dei relativi accessi all'esterno dei centri abitati.

Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a m. 500 e per le provinciali a m. 300.

Le fasce di rispetto dalle ferrovie, all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e già dotate delle opere di urbanizzazione, sono disciplinate dagli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura. È ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante.

Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto dagli edifici industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi, dalle pubbliche discariche, dalle opere di presa degli acquedotti, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dagli impianti di risalita e dalle piste per lo sci, dagli impianti militari, dai cimiteri, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce.

Il Piano Regolatore Generale detta norme specifiche per il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto dalle strade, dalle zone umide e dalle ferrovie di cui al presente articolo, stabilendo anche quote eventuali di ampliamento; determina per quali di questi edifici è vietata la modifica della destinazione d'uso.

L'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. Nel caso di esproprio di edificio per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area adiacente, purché non destinata a spazi pubblici, anche inferiore alla superficie minima di legge.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, nelle zone boscate e sulle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali possono essere realizzate le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o a impianti di depurazione."

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