Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9; dall'articolo unico, comma 1, della L.R. 03/09/1987, n. 51 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 106 - (Termini per la sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali)

I Comuni, dopo l'entrata in vigore del primo Piano territoriale Provinciale, vi si adeguano in via transitoria entro il termine di un anno, adottando il Piano Regolatore Generale, con i contenuti e gli elaborati di cui agli artt. 9 e 10, in sostituzione del vigente Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio o variando il Piano Regolatore Generale.

In ogni caso non è più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti a quelli attuali.

Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10."

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