Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 03/09/1987, n. 50 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 9 - (Contenuti del Piano Regolatore Generale).

Il Piano Regolatore Generale, redatto dai Comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi del punto 2) del precedente art. 2, estende la sua disciplina all'intero territorio degli stessi, sviluppando le direttive del Piano territoriale Regionale di Coordinamento e del Piano territoriale Provinciale, recependone automaticamente le prescrizioni e i vincoli, disciplinando autonomamente i contenuti esclusivi del proprio livello.

In particolare il Piano Regolatore Generale provvede a:

1) stabilire, in rapporto al Piano territoriale Provinciale, il fabbisogno per vani a scopi residenziali, per servizi e per attrezzature, indicando altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e quella da soddisfare mediante l'espansione su nuove aree, sulla base dell'ipotizzata distribuzione della popolazione tra insediamenti concentrati e case sparse;

2) suddividere il territorio nelle zone territoriali omogenee, di cui al Titolo III della presente legge, avendo per obiettivo:

a) la difesa del suolo, dell'ambiente e dei centri storici;

b) la salvaguardia delle zone destinate all'attività agricola;

c) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero;

3) classificare i tipi di intervento, in particolare disciplinando le operazioni, anche a mezzo di schede per unità di riferimento:

a) di conservazione degli immobili mediante gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

b) di completamento, riguardanti gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su parte del territorio già parzialmente edificate da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, ai distacchi, alle tipologie, alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici;

c) di espansione, riguardanti gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate o non urbanizzate, da disciplinare con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni tipologiche;

4) individuare gli ambiti territoriali ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso; tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche;

5) definire gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano urbanistico attuativo e individuare le aree in cui il piano stesso è richiesto, in modo che i primi siano possibili quando si tratti di intervento a carattere edilizio che necessita della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi e il secondo sia prescritto quando sia necessario organizzare i sistemi delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative allo insediamento;

6) individuare i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica e ambientale, compresi i manufatti di archeologia industriale anche non vincolati dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, o dal Piano territoriale Regionale di Coordinamento o dal Piano territoriale Provinciale;

7) definire l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati e compatibilmente con il Piano dei trasporti provinciale; per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: formare il piano di circolazione, al fine di una migliore circolazione del traffico nel centro urbano, avviando un processo di qualificazione selettiva e di coordinamento dei percorsi secondo criteri di razionalità ed economicità con particolare attenzione per il trasporto pubblico locale.

Sono in ogni caso da ritenere ammissibili in diretta attuazione del Piano Regolatore Generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Piano Regolatore Generale costituisce quadro di riferimento per gli interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale in rapporto alla rispettiva destinazione d'uso, in modo che siano particolarmente salvaguardati:

1) la difesa attiva del suolo e dell'ambiente naturale, storico e artistico, anche ai fini di consentirne la fruizione pubblica;

2) il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e la riqualificazione dei tessuti edilizi e urbanistici degradati;

3) gli interventi di edilizia residenziale pubblica sia all'interno del patrimonio edilizio esistente sia nelle zone di espansione residenziale;

4) le aree minacciate da dissesto idrogeologico, quelle relative alle fasce di rispetto delle zone umide, della viabilità, delle ferrovie, dei cimiteri, delle piste sciistiche, degli impianti di risalita, degli impianti produttivi nocivi o inquinanti, nonché quelle comunque oggetto di particolare tutela."

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