Articolo modificato dagli artt. 5 e 6, della L.R. 11/03/1986, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 7 - (Contenuti del Piano territoriale Provinciale).

Il Piano territoriale Provinciale, sulla base di una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo economico e sociale della Provincia, e nel rispetto del Piano territoriale Regionale di Coordinamento, provvede, con riferimento esclusivo alla tutela degli interessi provinciali, a:

1) individuare le zone e i beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonché le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi;

2) recepire le direttive e/o le prescrizioni e i vincoli dei piani di settore di livello regionale per la parte di competenza;

3) fornire le direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore;

4) indicare i criteri e gli indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni e nel determinare le qualità e quantità degli insediamenti residenziali, produttivi e terziari;

5) indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve naturali e le altre opere pubbliche provinciali;

6) determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani territoriali di settore di livello provinciale e dei piani di livello inferiore.

In particolare, il Piano territoriale Provinciale provvede a:

1) definire le fasce e le zone di tutela di cui all'art. 27, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, alle coste, alle golene e alle zone umide;

2) individuare le zone a prevalente destinazione agricola, forestale e ad agricoltura specializzata, anche in connessione con i piani zonali di sviluppo, avvalendosi delle eventuali analisi effettuate dai singoli comuni;

3) fissare i criteri per il dimensionamento delle strutture turistiche in relazione alla vocazione, alle caratteristiche e alla capacità ricettiva dei luoghi.

Il Piano territoriale Provinciale costituisce quadro di riferimento per i programmi di intervento a livello provinciale dei soggetti pubblici e privati.

Ai fini della presente legge, sono considerati di livello provinciale o di interesse provinciale i programmi di intervento, le opere e i servizi pubblici che interessano il territorio di più Comuni della Provincia, purché non siano oggetto della pianificazione intercomunale di cui ai punti 2) dell'art. 2 e 2) dell'art. 3.

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