Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 64 - (Formazione e approvazione).

I Comuni, provvisti di strumento urbanistico generale, sono autorizzati a dotarsi di un Programma Pluriennale di Attuazione.

Fino a diversa determinazione del Piano territoriale Regionale di Coordinamento, sono obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione i Comuni inclusi in apposito elenco redatto e modificato con deliberazione del Consiglio Regionale. In tale caso sono inseriti i Comuni con popolazione residente o capacità insediativa residenziale teorica non inferiore a 10.000 abitanti, quelli con elevato sviluppo demografico o edilizio in atto, quelli indicati come poli urbani, industriali o turistici dai documenti o dagli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale nonché quelli di notevole interesse paesistico - ambientale o storico-culturale.

In vista della formazione del Programma Pluriennale di Attuazione il Comune delibera un documento programmatico preliminare sugli obiettivi e i criteri di predisposizione del Programma.

Entro 8 giorni il documento è depositato per la durata di 30 giorni presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

L'avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e mediante la affissione di manifesti.

Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare al Comune osservazioni o proposte.

Il Programma Pluriennale di Attuazione è approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento, che, inviato entro 8 giorni alla Sezione del Comitato Regionale, di Controllo, diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Programma Pluriennale di Attuazione è altresì inviato alla Provincia e alla Giunta Regionale entro 15 giorni.

Il Programma Pluriennale di Attuazione divenuto esecutivo è depositato presso la segreteria del Comune e l'avvenuto deposito è notificato ai sensi del secondo comma dell'art. 53."

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