Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 65 - (Efficacia).

Il Programma Pluriennale di Attuazione entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune della delibera di approvazione divenuta esecutiva.

La sua entrata in vigore obbliga gli aventi titolo indicati nel Programma Pluriennale di Attuazione a costituire gli eventuali Consorzi e comunque a presentare le istanze di concessione o i progetti di piano ai sensi dei punti 7) e 8) dell'art. 19 entro i termini dallo stesso Programma stabiliti.

L'inutile decorso del termine costituisce titolo per il Sindaco per procedere ai sensi degli artt. 60 e 61 quando si tratti di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata oppure ai sensi del secondo, quarto e quinto comma dell'art. 62 quando si tratti di Comparti oppure con la stessa procedura del quinto comma dell'art. 62 quando si tratti di interventi singoli.

In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, alla scadenza di un Programma, il Consiglio Comunale può deliberare di inserire in quello successivo tutte o parte delle aree per cui si sia verificata l'inerzia dei privati."

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