Articolo modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9; dall'art. 7, comma 1, della L.R. 01/09/1993, n. 47 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 60 - (Formazione, approvazione ed efficacia).

I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, di cui al punto 2) dell'art. 11, sono redatti e presentati da tutti gli aventi titolo all'interno dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai sensi del secondo comma dell'art. 15 o art. 16, e contengono altresì i termini per la loro attuazione.

Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, lo approva e il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.

Quando il piano, nei termini stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 15 o art. 16, è presentato solo da alcuni aventi titolo, purché rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli immobili sulla base dell'imponibile catastale, il piano, entro 60 giorni dal ricevimento, è adottato dal Consiglio comunale e, entro 5 giorni, depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni. Quando alcuni immobili siano privi di reddito catastale, la determinazione è effettuata per tutti dall'Ufficio Tecnico Erariale.

L'avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti.

I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, e chiunque osservazioni, fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.

Il piano urbanistico attuativo d'iniziativa privata diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.

L'approvazione del piano redatto ai sensi del terzo comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 anni, prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni.

Il piano esecutivo è depositato, e il deposito notificato ai proprietari dissenzienti, ai sensi dell'art. 53 ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso dell'avvenuto deposito.

Dopo l'entrata in vigore, l'inutile decorso dei termini, di cui al primo comma, costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea o all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti, secondo le modalità e per gli effetti del quarto comma dell'art. 57.

I termini di attuazione del piano, di cui al primo comma, possono essere variati col Programma Pluriennale di Attuazione o, nei Comuni sprovvisti, con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62."

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