Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 11/03/1986, n. 9; dall'art. 6, comma 1, della L.R. 01/09/1993, n. 47 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 58 - (Efficacia).

Il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso di deposito del piano, approvato ai sensi degli artt. da 52 a 55.

L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste e, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, esso ha efficacia per 10 anni.

(omissis)"

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