Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 57 - (Modalità di attuazione).

I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare e i Piani per gli Insediamenti Produttivi sono attuati a norma delle specifiche disposizioni che li riguardano.

Il Consiglio Provinciale, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all'art. 114, esercita le funzioni di competenza regionale in relazione a:

1) la costituzione dei Consorzi fra Comuni limitrofi per la formazione di Piani per l'Edilizia Economica e Popolare consortili, nei casi previsti dall'art. 28 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

2) la delimitazione dei Centri Edificati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

3) i poteri spettanti ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

4) l'indicazione delle aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare sulle quali vanno localizzati gli interventi costruttivi, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dal primo comma dell'art. 8 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella L. 27 giugno 1974, n. 247, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro Comune, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8.

I Piani Particolareggiati e i Piani di Recupero di iniziativa pubblica sono attuati prioritariamente dagli aventi titolo mediante interventi singoli e/o mediante Comparti.

L'inutile decorso dei termini di cui al primo comma dell'art. 52, sia nei confronti degli interventi singoli sia degli interventi di Comparto, costituisce titolo per il Sindaco per procedere ai sensi dell'art. 62, adottando per gli interventi singoli la procedura prevista al quinto comma dello stesso articolo.

I termini di attuazione del piano, di cui all'art. 52, possono essere variati col Programma Pluriennale di attuazione o, nei Comuni sprovvisti, con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi dell'art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62."

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