Articolo modificato dall'art. 11, della L.R. 13/09/2001, n. 27 e, successivamente, abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 116 - (Comuni obbligati al Programma Pluriennale di Attuazione).

In sede di prima applicazione della presente legge e fino a nuova deliberazione del Consiglio Regionale, l'elenco dei Comuni obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui al secondo comma dell'art. 64, è costituito da tutti i Comuni non esonerati ai sensi del provvedimento del Consiglio Regionale 25 giugno 1981, n. 223."

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