Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 114 - (Commissione Urbanistica Provinciale).

È istituita in ogni Provincia la Commissione Urbanistica Provinciale, avente compiti tecnico - amministrativi di carattere consultivo relativi alle funzioni in materia di urbanistica delegate alla Provincia. Essa esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi o dai regolamenti e ogniqualvolta ne sia richiesta dagli organi della Provincia.

La Commissione Urbanistica Provinciale è composta da:

a) il Presidente della Provincia o un membro della Giunta Provinciale dallo stesso delegato, che la presiede;

b) sei esperti eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;

c) tre esperti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a uno;

d) l'Ingegnere Capo della Provincia;

e) il Responsabile dell'Ufficio per la Pianificazione e la gestione del territorio, di cui all'art. 102;

f) il responsabile della struttura competente in materia di beni ambientali;

g) due dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a istruttore, di cui uno esperto in urbanistica e uno in diritto amministrativo, designati dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Commissione può nominare un Vice Presidente scegliendolo tra i componenti della stessa.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario della Provincia designato dalla Giunta Provinciale.

Il componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio provinciale o regionale può farsi sostituire da un altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza almeno della metà dei componenti la Commissione. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai lavori della Commissione partecipano, in relazione a particolari materie trattate e con voto consultivo, il Sindaco del Comune e il Presidente della Comunità Montana interessati e possono altresì essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, altri pubblici funzionari o studiosi e tecnici di chiara fama.

I componenti elettivi della Commissione sono nominati dopo l'entrata in funzione del Consiglio Provinciale o regionale, durano in carica fino alla scioglimento dello stesso, sono rieleggibili ed esercitano comunque le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

In sede di prima applicazione della presente legge, detti componenti sono nominati entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa."

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