Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 70 - (Osservazioni e opposizioni).

In seguito alle osservazioni e opposizioni a uno strumento urbanistico o territoriale generale adottato, il Comune o la Provincia ha facoltà di modificare lo strumento adottato se condivide le osservazioni od opposizioni presentate oppure di esprimere il proprio parere al riguardo prima di trasmettere lo strumento, rispettivamente alla Provincia o alla Regione, per l'approvazione.

Solo nel Primo caso, il Comune o la Provincia hanno l'obbligo di ripubblicare la parte di piano interessata dalle modifiche apportate."

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