Articolo abrogato dalla L.R. 18/07/2012, n. 21, così recitava:

“Art. 21 (Contributi ad associazioni agrituri). — 1. Alle associazioni tra operatori agrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedimentali, di concessione ed erogazione dei contributi.”

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