Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 18/04/2008, n. 20, così recitava:

"Art. 37 Ambito di applicazione.

1. Gli impianti funiviari e funicolari, aerei e terrestri che svolgono funzioni di servizio pubblico sono disciplinati dalla presente legge.

2. Le tipologie e le caratteristiche degli impianti sono quelle stabilite dalla normativa statale in materia.

3. Non sono considerate linee di servizio pubblico quelle realizzate con impianti funiviari utilizzati esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti e dagli ospiti occasionali a condizione che il servizio sia totalmente gratuito."

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