Articolo abrogato dall’art. 7, comma 5, della L.R. 21/12/2016, n. 24, a decorrere dal 01/06/2017.

Ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. 21/12/2016, n. 24 dalla medesima data, il riferimento all'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), ovunque ricorra in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito al CRRS.

L’articolo in vigore fino al 31/05/2017 così recita:

“Art. 53 - Agenzia regionale per le relazioni sindacali

1. L’ARRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base degli indirizzi approvati con le modalità di cui all’articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza dei medesimi enti, al fine dell’uniforme applicazione dei contratti e degli accordi collettivi.

2. L’ARRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, l’ARRS presenta al Comitato di cui all’articolo 48, comma 1, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l’indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, l’ARRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l’acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. L’ARRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, che garantiscono l’accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

3. L’ARRS effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.

4. Sono organi dell’ARRS:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo.

5. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione. Il Presidente rappresenta l’ARRS ed è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l’ordinamento di appartenenza.

6. Il Comitato direttivo è costituito da quattro componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale, di cui due membri designati dall’Amministrazione regionale e due dal Consiglio permanente degli enti locali.

7. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Comitato direttivo coordina la strategia regionale e ne assicura l’omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Comitato delibera a maggioranza, su proposta del Presidente. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

8. Non possono far parte del Comitato direttivo né ricoprire le funzioni di Presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina. L’incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

9. L’ARRS ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ricompresa tra gli enti del comparto unico regionale ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. L’ARRS definisce, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento e la gestione contabile e finanziaria.

10. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell’ARRS ed ogni loro successiva modificazione:

a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto;

c) la dotazione organica.

11. Al fine dell’approvazione, l’ARRS trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 10 alla struttura regionale competente in materia di personale entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell’approvazione. L’atto si intende approvato se all’ARRS non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell’approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti.

12. L’ARRS può avvalersi di un contingente di personale di non più di otto dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dagli enti rappresentati, in mobilità o in posizione di comando. L’ARRS può, inoltre, avvalersi di non più di cinque esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.

13. Per la sua attività, l’ARRS si avvale delle risorse finanziarie derivanti da contributi posti a carico dei singoli enti di cui all’articolo 1, comma 1, corrisposti in misura fissa per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, su proposta dell’ARRS e sentito il Comitato di cui all’articolo 48, comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.”

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