Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 3 - Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

1. Il comma 2-bis dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è sostituito dal seguente:

"2-bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione."."

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