Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2016, n. 17.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33, alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43, e alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

1. Omissis

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.".

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 29/2006R, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato, " sono inserite le seguenti: "non inferiore al 2 per cento su base annua, ".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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