Articolo abrogato dall L.R. 03/08/2016, n. 17.

L’articolo 19 così recitava:

“Art. 19 - (Modificazione all’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 R (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 57 della l.r. 32/2007, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“2 ter. Il vincolo di cui all’articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis.”.

3. L’onere per l’applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000 per l’anno 2011 e in annui euro 600.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 1.10.1.10 Politiche di sviluppo rurale - Interventi di parte corrente - parz.).”

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