Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 octies così recitava:

“Art. 44 octies - (Consuntivo scientifico)

1. Al termine del lavoro, il direttore dei lavori predispone una relazione finale tecnico-scientifica quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, esplicitando i risultati culturali e scientifici raggiunti, allegando la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento ed indicando l'esito delle ricerche e delle analisi compiute e i problemi riscontrati per i futuri interventi.

2. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso il soggetto appaltante ed è trasmessa in copia alla struttura regionale competente in materia di beni culturali.”

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