Comma abrogato dall’art. 5, comma 6, della L.R. 05/08/2021, n. 23, così recitava:

“1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è sostituito dal seguente:

“1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).”.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino