Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 4 (Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28) — 1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:

“1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g), non impegnati entro il termine dell’esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell’esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale differenza di cui all’articolo 7 della l.r. 30/2009.”.”

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