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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 3 (Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5) — 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è sostituito dal seguente:
“3. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:
“3 bis. Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione della convenzione il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all’articolo 10, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 3.”.
3. Dopo il comma 3bis dell’articolo 5 della l.r. 5/2003, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
“3 ter. Qualora la domanda di contributo di cui all’articolo 10 non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all’articolo 5, comma 3, sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.”.
5. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
“1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:
“1 bis. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1, della l.r. 39/1995.”.
7. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 è abrogato.
8. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall’ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.”.”
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