Articolo abrogato dalla L.R. 15/05/2017, n. 6.

L’articolo 51 così recitava:

“Art. 51 - (Strumenti per la formazione del personale)

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.”

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