Articolo abrogato dalla L.R. 20/01/2005, n. 1.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - (Unità organizzativa per le attività di medicina legale)

1. Nell'ambito dell'area territoriale-distrettuale opera l'unità organizzativa per le attività di medicina legale quale struttura che, in rapporto alle finalità, agli obiettivi ed alle attività dell'azienda USL, assolve a compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale. L'unità organizzativa svolge inoltre funzioni di supporto all'attività del direttore del presidio ospedaliero circa l'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari ed a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.

2. L'attività della struttura organizzativa si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

3. La struttura organizzativa articola la propria organizzazione in relazione all'espletamento dei compiti di:

a) accertamento clinico-biologico e certificazione;

b) valutazione dell'attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.”

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