Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 24 - Obbligo di aggiornamento

1. Ai fini dell'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.”

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