Articolo abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 22 - Elenco professionale regionale

1. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale di cui al comma 2.

2. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente, che ne cura la pubblicazione annuale, nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.”

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