Articolo modificato dall'art. 32, comma 7, della L.R. 26/05/2009, n. 12; dall’art. 30, comma 1, della L.R. 24/12/2018, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 21 - Abilitazione professionale

1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati, operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento.

5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e all'esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

5-bis. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono altresì essere promossi e organizzati da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. I requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative e delle relative prove finali non oggetto di finanziamento pubblico sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 5.”

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