Articolo modificato dall'art. 36, della L.R. 20/01/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 18, comma 3, della L.R. 22/12/2021, n. 37, così recitava:

“Art. 20 - Esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente.”

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