Articolo abrogato dall’art. 22, della L.R. 03/04/2012, n. 5, così recitava:

“Art. 20 - Servizi per i territori montani

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo, per i servizi di trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.”

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