Articolo abrogato dalla L.R. 05/10/2012 n. 15. L’articolo 37 così recitava: “Art. 37 - (Alloggi in amministrazione condominiale) - 1. È fatto divieto all'ATER di proseguire o iniziare l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio gli assegnatari in proprietà sono tenuti esclusivamente a rimborsare all'ATER le spese sostenute per il servizio di rendicontazione ed esazione delle rate di riscatto.

2. Il comma 1 si applica anche agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sulla comunione e sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ATER, per le deliberazioni relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.”

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