Articolo sostituito dalla L.R. 16/02/2010, n. 15 e abrogato dalla L.R. 07/06/2017, n. 5.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18 - Divieto di prosecuzione dell’attività

1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte dell’impianto e ne dà comunicazione al Servizio regionale competente in materia di sport;

b) nel caso in cui il titolare dell’impianto commerci o detenga farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).”

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