Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, della L.R. 30/10/2023, n. 15, così recitava:

“Art. 49 - (Esclusività del rapporto di lavoro)

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del d.lgs. 517/1999, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992, decade automaticamente dall'incarico.”

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