Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 7 - (Criteri generali di riordino)

1. Ai fini del riordino riguardante enti e società operanti nel settore ICT partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo della società dell’informazione;

b) razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti pubblici;

c) valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di competenza;

d) miglioramento dell’erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo."

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