Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 16. L’articolo 1 così recitava: “1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea e due eletti dai comuni nell’ambito della seconda sezione elettorale.”” In seguito la L.R. 09/04/2015, n. 12 ha confermato l’abrogazione.

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